Scorrimento della graduatoria: L’articolo 36 del d.lgs. 165 del 2001 prevede espressamente che “per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”. Vi è quindi una durata minima dei contratti a tempo determinato eventualmente da sottoscrivere a seguito dello scorrimento della graduatoria?

Settembre 11, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Scorrimento della graduatoria: L’articolo 36 del d.lgs. 165 del 2001 prevede espressamente che “per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”. Vi è quindi una durata minima dei contratti a tempo determinato eventualmente da sottoscrivere a seguito dello scorrimento della graduatoria?

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La risposta è negativa, come evidenzia Tar Toscana, Sez. I, ord. 10 settembre 2020, n. 509, che ha accolto l’istanza di sospensione proposta contro un avviso di selezione pubblica che “omette di motivare le ragioni alla base dell’indizione, rispetto all’utilizzo dell’istituto dello scorrimento della precedente graduatoria e, ciò, in violazione di una regola generale nel nostro ordinamento contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, disposizione quest’ultima che non prevede alcun limite di durata minima dei contratti a tempo determinato eventualmente da sottoscrivere a seguito dello scorrimento della graduatoria (Adunanza plenaria n.14/2011; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 13 settembre 2018, n. 4307; Tar Abruzzo, Sez. I n.272 del 24 maggio 2019)”.