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Tar Lazio-Roma, Sez. II-bis, 3 agosto 2020, n. 8954: in tema di responsabilità per danni all’ambiente e per inquinamento, secondo il principio “chi inquina paga” gli oneri di bonifica sono da porre a carico dei soggetti ai quali l’inquinamento sia imputabile (a titolo di dolo o di colpa, secondo T.A.R. Napoli , sez. V , 13/12/2019 , n. 5938; v. anche T.A.R. Milano , sez. III , 02/12/2019 , n. 2562) dovendosi respingere ipotesi di assegnazione di oneri di bonifica a carico del proprietario di un’area in quanto tale. Il principio vale anche a scriminare, in capo al responsabile dell’inquinamento, la misura degli oneri di bonifica, non potendosi addossare allo stesso adempimenti volti alla rimozione dall’area d’interesse di sostanze pur presenti ma non derivanti dalla sua attività o comunque da fatti ad egli ascrivibili, a meno che le operazioni di bonifica, per la loro intrinseca modalità operativa o per altre ragioni tecniche, non impongano un intervento unitario e coordinato tramite oneri non irragionevoli. In questo caso, con adeguata motivazione che individui presupposti di necessità e di contemperamento ed ottimizzazione di tempi, mezzi e risorse, il responsabile dell’inquinamento può anche essere chiamato ad intervenire per rimuovere sostanze ulteriori ed accessorie rispetto a quelle oggetto di bonifica, nell’ottica di una leale cooperazione tra autorità e proprietà privata, salvo però specifico indennizzo da commisurarsi alla quantità ed alla qualità degli interventi ulteriori.