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Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2374: Per la costante giurisprudenza in materia di abusi edilizi e del relativo regime sanzionatorio l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio e della sua consistenza incombe sulla parte privata e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere – dovere di sanzionarla ai sensi di legge (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4546; Sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 46, e 14 febbraio 2012, n. 703; Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4182; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159, e 1° febbraio 2013, n. 631). Infatti, la prova circa l’epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell’interessato, dato che solo quest’ultimo può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’addotta sanabilità del manufatto e/o del suo carattere non abusivo in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi, dovendosi in ogni caso fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (v. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5984).