Sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra stime e sovrastime?

Gennaio 16, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra stime e sovrastime?

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Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389: Nelle gare pubbliche, nel contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in base alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2581). L’amministrazione ha l’obbligo di valutare la complessiva attendibilità dell’offerta consentendo eventuali compensazioni tra sovrastime e sottostime, anche qualora le stesse riguardino il costo della manodopera (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135).