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Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono di no: “l’utilizzo di un sistema di lettura ottica per la correzione dei questionari non può giustificare l’equiparazione di situazioni tra loro non assimilabili (cioè non può far ritenere errata la risposta corretta in quanto accompagnata da un segno ulteriore dovuto ad errore materiale o repentino ripensamento). Né a diverso risultato si può giungere in considerazione delle istruzioni impartite ai candidati, laddove queste si connotino per irragionevolezza, nella parte in cui escludono in termini radicali ogni correzione e cancellatura, precludendo ai candidati quindi non solo il ripensamento ma anche semplici errori accidentali, anche quando siano del tutto inidonei a rendere equivoca la volontà del candidato medesimo (in termini TAR Toscana, sez. II, 22 agosto 2008, n. 1885).” (Tar Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2012, n. 158).
L’eventuale decisione di non ammissione di un candidato, basata su un sistema informatico di lettura ottica e su istruzioni che penalizzano l’errore accidentale si traducono, pertanto ”ictu oculi” in una decisione “inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà” e “travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.07, n. 3012 e 11.4.07, n. 1643; nonché TAR Lazio, Sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010)” (Tar Lazio-Roma, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 14575; in dottrina, cfr. F. CARINGELLA, Compendio di Diritto amministrativo, Roma, 2018, p. 447).)