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Tar Toscana, Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 1426: Le previsioni della deliberazione gravata – Delibera GR Toscana n. 1220 del 2018 -qui espressamente esaminate stabiliscono che l’operatore economico che eroghi prestazioni sanitarie a favore di pazienti extra regionali, pur avendo effettuato le prestazioni medesime nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina regionale e quindi dei tetti di spesa dalla stessa fissati, si vede esposto ex post alla mancata remunerazione delle prestazioni stesse ove in ipotesi le Regioni di appartenenza dei pazienti non provvedano alla relativa copertura dei costi nell’ambito della mobilità interregionale. L’operatore economico pur attento a muoversi nell’ambito delle limitazioni vigenti verrebbe dunque in tale evenienza a subire un pregiudizio, rimanendo a suo carico le prestazioni erogate, in ragione di fatti a lui completamente estranei e sui quali non ha possibilità alcuna di influire, cioè il mancato riconoscimento dei compensi nei rapporti tra le Regioni. Tali previsioni appaiono illegittime nella misura in cui violano il necessario rispetto della certezza dei rapporti giuridici e la tutela del legittimo affidamento nelle relazioni tra pubbliche autorità e operatori privati. A tali conclusioni si giunge in esito ad un attento scrutinio della giurisprudenza, che le parti richiamano, dandone però opposte letture. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 203 del 2016, occupandosi proprio dell’art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha ribadito la illegittimità della modifica dei rapporti di durata in corso, quando incida sugli stessi in modo “improvviso e imprevedibile”; essa ha invero affermato che “nel contesto del mercato <amministrato> delle prestazioni sanitarie, <la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio> ha carattere <fisiologico> (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 30 gennaio 2013, n. 598; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 2 maggio 2006, n. 8), con la conseguenza che l’operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d’anno”, così che potrà porre in essere tutte le misure organizzative e strategiche necessarie a evitare o attenuare le conseguenze negative dell’intervento posto in essere. Se questo può essere vero in generale, non pare però al Collegio esserlo con riferimento alle previsioni qui scrutinate. Infatti non si vede come l’operatore economico potrebbe prevedere quali Regioni non provvederanno a far fronte alle prestazioni rese a favore dei loro cittadini da parte di altre Regioni né quali “misure organizzative e strategiche” l’operatore sanitario pur “prudente e accorto” potrebbe porre in essere. Le previsioni in esame, in altri termini, come rilevato dalla ricorrente, ledono la certezza dei rapporti giuridici e il legittimo affidamento, esponendo gli operatori sanitari al mancato riconoscimento ex post di prestazioni rese a residenti in altre Regioni, pur essendo le stesse state erogate nel rispetto dei limiti di spesa regionali, con l’effetto che le previsioni stesse sono illegittime e devono essere annullate” (si sono poi conformate a tale principio le sentenze del Tar Toscana, Sez. II, n. 1612 del 26 novembre 2019 e nn. 1621-1625 del 28 novembre 2019)