Nell’ipotesi in cui un intervento sia stato eseguito con un titolo abilitativo poi rimosso perché l’articolo 38 del d.p.r. 380 del 2001 prevede un regime sanzionatorio più “mite”?

Dicembre 25, 2019 Ornella Cutajar 0 Comments

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Nell’ipotesi in cui un intervento sia stato eseguito con un titolo abilitativo poi rimosso perché l’articolo 38 del d.p.r. 380 del 2001 prevede un regime sanzionatorio più “mite”?

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Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8811: Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6753), la disciplina dettata dall’articolo 38 del d.p.r. n. 380 del 2001 si ispira “a un principio di tutela degli interessi del privato, prevedendo un regime sanzionatorio più mite per le opere edilizie conformi a un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto agli altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo (o in parziale difformità) e al trattamento ordinariamente previsto per tali ipotesi (dagli artt. 31, comma 2, 33 e 34 D.P.R. n. 380 del 2001), per tutelare un certo affidamento del privato basato sulla presunzione di legittimità ed efficacia del titolo assentito”.