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Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 1682: Secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2019, n. 7028) l’opera in questione rientra tra quelle realizzabili su iniziativa del singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c. Le opere necessarie per eliminare le barriere architettoniche sono di fondamentale importanza per la vivibilità dell’appartamento con la conseguenza che nel valutare la legittimità o meno dell’installazione di un ascensore nel vano scale da parte del singolo condominio si deve tenere conto del principio di solidarietà, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili. L’ascensore, pertanto, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione purché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c. Tanto che l’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio (Cass. civ., Sez. II, 5 dicembre 2018, n. 31462).