L’articolo 84, comma 5 del d.l. n. 18 del 2020 legittima la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in deroga alla norma processuale ordinaria che impone di sentire le parti sul punto?

Maggio 13, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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L’articolo 84, comma 5 del d.l. n. 18 del 2020 legittima la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in deroga alla norma processuale ordinaria che impone di sentire le parti sul punto?

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Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2968: L’art. 84, comma 5, cit., prima parte- del d.l. n. 18 del 2020- prevede che «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. […]». Si evince che, per quanto concerne la possibile definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, il richiamo all’art. 60 del c.p.a. non è integrale, essendosi espressamente stabilito che la scelta del giudizio immediato può essere operata dal giudice senza alcun previo avviso alle parti («omesso ogni avviso»), in deroga alla norma processuale ordinaria che impone di sentire le parti sul punto. (..)  Peraltro, la stessa norma di cui all’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede la facoltà delle parti di depositare «brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione». Il che implica, per un verso, che il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata è consentito in presenza dei presupposti fissati dall’art. 60 del codice del processo amministrativo, in punto di decorso di almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso [dieci, nel rito disciplinato dagli articoli 119 e 120 del c.p.a.] e della accertata completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; per altro verso, il contraddittorio sulla definizione del giudizio, imposto dall’art. 60 del c.p.a., è sostituito dal preventivo scambio di note, strumento processuale attraverso il quale le parti possono interloquire con il giudice anche per manifestare il loro avviso circa la sussistenza, o non, dei presupposti per il giudizio immediato nel merito o la loro intenzione di «proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione» (art. 60, comma 1, primo periodo, del c.p.a.); richieste che il giudice dovrà valutare al fine di disporre il rinvio della trattazione, concedendo alla parte adeguati termini a difesa per la proposizione dell’atto processuale oggetto dell’istanza.