Dal rilascio del permesso di costruire deriva ex lege l’obbligo di pagare il contributo di costruzione?

Febbraio 18, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Consiglio di Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1243: Il Collegio rileva, in conformità all’indirizzo di questo Consiglio, dal quale non intende discostarsi, che, “ai sensi dell’art. 1 della l. n.10/1977 e, oggi, dell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380) il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo” (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4320). Dunque, per il solo fatto del rilascio, il titolare della concessione edilizia è a conoscenza dell’obbligo ex lege di pagamento del contributo, che “ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario” (e plurimis, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7230). Tale natura è stata esplicitata sia dall’art. 3 della l. n. 47/1985 che dall’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001, che hanno previsto che, decorso inutilmente l’ultimo del complessivo meccanismo di termini stabilito in caso di ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione o delle singole rate (già disposto sia pur con differente articolazione di termini e di importi dall’art. 15 della l. n. 10/1977) “il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito”. Perciò, “la sanzione scatta automaticamente, quale effetto legale automatico” (Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4123) e “l’amministrazione è tenuta, trattandosi di attività vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario (che trova applicazione ove la regione non abbia diversamente articolato l’entità delle sanzioni nel rispetto dei parametri fissati dalla legge nazionale), all’applicazione delle sanzioni alla scadenza dei termini di pagamento, senza potersi sottrarre al potere-dovere di aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto” (Cons. Stato, ad. plen., 7 dicembre 2016 n. 24).

Dunque, “solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento (e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge), l’Amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale (art. 43 d.P.R. n. 380 del 2001). La portata di tale ultima disposizione è peraltro tale da ritenere che l’amministrazione, se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti (senza attingere al rimedio straordinario della riscossione coattiva) in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo secondo il già indicato modello, è certo facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore (e eventualmente del suo fideiussore), salvo in ogni caso restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento”. Di qui la conclusione che “la stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla rigorosa applicazione del canone interpretativo- letterale delle disposizioni richiamate, comporta pertanto che va ritenuta legittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, a prescindere da richieste di pagamento che siano potute venire all’interessato o al suo fideiussore dalla amministrazione concedente il titolo edilizio” (Cons. Stato, a. p., n. 24/2016 cit.).