Lo scorrimento delle graduatorie a garanzia dell’articolo 97 della Costituzione: le Amministrazioni prima di indire un nuovo concorso devono tener conto dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per lo stesso profilo professionale?

Febbraio 7, 2021 Ornella Cutajar 0 Comments

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Lo scorrimento delle graduatorie a garanzia dell’articolo 97 della Costituzione: le Amministrazioni prima di indire un nuovo concorso devono tener conto dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per lo stesso profilo professionale?

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Si, come ha riconosciuto la sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 2 febbraio 2021, n. 179, che ha avuto modo di chiarire che l’ormai nota Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.14 del 2011“deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso”, tenendo conto che “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”. Si tratta, prosegue il Tar, “di un generale principio di favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei in ragione dell’evidente finalità di contenimento della spesa pubblica a fronte dei necessari costi connessi all’espletamento di una nuova procedura concorsuale”. Peraltro, “l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro precari non esime l’amministrazione dall’obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei (Cons. Stato Sez. V, 11/10/2018, n. 5864)”.

La normativa quadro, la L. 165 del 2001, che detta principi fondamentali che vincolano le Amministrazioni, del resto è chiara:

-da una parte l’articolo 36 “ha sancito, inoltre, una prevalenza della graduatoria, potendo l’Amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi”;

-dall’altra, “in senso analogo l’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, applicabile anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo”.

Nella fattispecie risulta peraltro del tutto omessa “una valutazione comparativa, posta in essere dall’Amministrazione procedente, circa l’esistenza di differenti interessi ed, in particolare, del sacrificio imposto ai concorrenti idonei rispetto alle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

Si tratta di un principio generale che vincola l’Amministrazione: “E’ evidente che, malgrado i soggetti idonei all’esito di una procedura concorsuale non siano titolari di un diritto soggettivo all’assunzione, nel momento in cui l’Amministrazione si determini per coprire i posti vacanti, sussiste un obbligo di motivazione in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dovendo dare conto, in ogni caso, “della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso (T.A.R. Sardegna, sez. II,17.7.2019, n. 654)”.