Le stazioni appaltanti possono richiedere tra le specifiche tecniche particolari etichette ambientali?

Giugno 21, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

How Can We Help?

Le stazioni appaltanti possono richiedere tra le specifiche tecniche particolari etichette ambientali?

← Materie

ANAC, Delibera 27 maggio (dep. 9 giugno) 2020, n. 461, PREC 64/2020/L PB: Gli articoli 68 e 69 del d.lgs. n. 50/2016 (..) stabiliscono che le stazioni appaltanti, nel formulare le specifiche tecniche, possano richiedere particolari caratteristiche ambientali (cfr. anche Considerando n. 75 della Dir. n. 2014/24/UE). (..) l’art. 83 del d. lgs. 50/2016 relativo ai criteri di selezione da applicare alle gare, nonché l’allegato XVII relativo ai correlati mezzi di prova, in base ai quali può essere richiesto, nell’ambito dei criteri di selezione, il possesso di certificati per attestare la conformità di prodotti a determinate specifiche tecniche o norme; (..)  se da un lato risulta pacifico che le stazioni appaltanti possano richiedere specifiche etichette ambientali anche nell’ambito dei criteri di selezione, dall’altro ciò che è necessario verificare è se la specifica tipologia di etichette richiesta nel bando sia ammissibile; (..)  l’ammissibilità di tali etichette può essere valutata verificando la conformità delle medesime all’articolo 69 (recante «Etichettature»), il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano imporre specifiche etichettature quale mezzo di prova che attesti che le offerte presentate dagli operatori economici corrispondono alle caratteristiche richieste «quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante» (..) le stazioni appaltanti sono comunque tenute a garantire la libera concorrenza mediante l’applicazione del principio di equivalenza e che, pertanto, anche a fronte della richiesta di specifiche etichette quale criterio di selezione, non possono escludere un operatore economico che non le possieda ove questo dimostri, con altri idonei mezzi di prova, che la propria offerta soddisfa i requisiti richiesti dall’etichettatura (art. 69, comma 3 del d. lgs. 50/2016)