Le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano regolatore o di sue varianti sono sindacabili?

Febbraio 28, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano regolatore o di sue varianti sono sindacabili?

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Consiglio di Stato, Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 1461: Le aspettative del privato ad un regime edilizio per quanto possibile esteso (..) sono tutelabili solo ove già consacrate in convenzioni di lottizzazione, ovvero in accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, ovvero ancora in ragione di giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di rilascio della stessa (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4965; id., 26 aprile 2006, n. 2297 e 5 settembre 2003, n. 4980; A.P., 22 dicembre 1999, n. 24): non certo avuto riguardo allo svantaggio, anche oggettivo, che allo stesso possa derivare o concretamente derivi, da una destinazione urbanistica anziché da un’altra. (…)

a) le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano regolatore o di sue varianti costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4037; sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5589; id. , 16 aprile 2014, n. 1871; 8 febbraio 1999, n. 121), il che non è accaduto nel caso di specie;

b) esse inoltre, avuto riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso. In ragione dei citati principi giurisprudenziali, nonché delle indicazioni specifiche sopra richiamate, le deliberazioni impugnate risultano supportate da idonea e congrua motivazione, non inficiata da errori di fatto, abnormi illogicità o violazioni procedurali: l’opzione regolatoria perseguita dall’Amministrazione appare pertanto coerente con la scelta di fondo di sperimentare solo per talune aree, specificamente individuate, una particolare progettualità, conservando le altre, ancorché contigue, nello stato preesistente, nelle more della valutazione dell’opportunità di estendervi gli esiti delle scelte già sperimentalmente attuate in contesti urbani similari.