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Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751: Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono infatti un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2089). (…) L’assenza di un dovere di confutazione analitica e puntuale delle singole osservazioni consente all’Amministrazione di procedere, discrezionalmente, al loro accorpamento per gruppi omogenei in modo da agevolare il lavoro degli Uffici e di razionalizzare l’iter di approvazione dello strumento pianificatorio, soprattutto laddove ci si trovi al cospetto di un rilevante numero di osservazioni e le stesse siano estremamente parcellizzate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2681).