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Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 8538: va riconosciuto il carattere perentorio del termine di quarantacinque giorni di cui al comma 5 dell’articolo 146 (così Cons. Stato, VI., sent. 15 marzo 2013, n. 1561). In questa ultima sentenza si è evidenziato come l’evoluzione normativa, la quale ha trasformato l’atto di controllo annullatorio in una forma di cogestione del vincolo, non ha inciso sulla perentorietà del termine entro il quale l’atto di esercizio del relativo potere può e deve essere adottato. Dall’altro, evidenziato come il parere tardivo “è da considerarsi privo dell’efficacia attribuitagli dalla legge e cioè privo di valenza obbligatoria e vincolante” (ancora la sentenza15 marzo 2013, n. 1561), è del pari vero che ciò non impedisce che il parere “possa comunque essere reso in favore dell’amministrazione procedente la quale dovrà quindi valutarlo in modo adeguato”.