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Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2026, n. 2903: “il possesso di requisiti morali e di condotta, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 53/1986 è richiesto anche
agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza prevalente (cfr. TAR Roma, Lazio, Sez. I, 9 febbraio 2009, n. 1301).
Dispone, invero, detta previsione normativa che: “per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, indicate dall’art. 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” (artt. 8 e 124 r.d. 30 gennaio
1941, n. 12). A Tal proposito, la stessa giurisprudenza aveva già avuto modo di affermate che “il Corpo dei Vigili del Fuoco andava ricompreso nel novero delle
“amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia”, atteso che tale locuzione non
individuava specifiche e distinte amministrazioni bensì, con una formula anche ripetitiva, indicava un ampio ambito di attività amministrativa in cui necessariamente
rientrava anche l’attività di protezione civile, specificamente connessa, dall’art. 11 della legge n. 225/1992, anche al suddetto Corpo.” (cfr. TAR Roma, Lazio, Sez. I, 9
febbraio 2009, n. 1301; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 novembre 2006, n. 4069). Il d.lgs. n. 217/2005, all’art. 5, prevede poi il requisito del possesso delle qualità morali e di
condotta di cui al predetto art. 26, l. 53/1989, per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco.