Il pergolato può essere considerato come mero arredo di uno spazio esterno che non necessita di titolo abilitativo edilizio?

Gennaio 24, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Il pergolato può essere considerato come mero arredo di uno spazio esterno che non necessita di titolo abilitativo edilizio?

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Tar Campania-Napoli, Sez. VII, 24 gennaio 2020, n. 339: Il pergolato «consiste … in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone», «per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi»; solo quando «viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie»; «è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 306/2017); si differenzia dalla tettoia in quanto questa «aumenta …l’abitabilità dell’immobile» (Cass. pen., III, sent. n. 10534/2009); infine, «può qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume» (Cons. di Stato, V, sent. n. 6193/2005).

Tar Lombardia-Milano, Sez. II, 24 gennaio 2020, n. 179: Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; Id., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306). “Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa”, e, in particolare, deve ritenersi intervento “senz’altro asservito a permesso di costruire” (cfr., ancora, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008).