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Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900 (Riforma della sentenza del Tar Friuli Venezia-Giulia, Sez. I, n. 360 del 2019): Un utile anche esiguo di per sé solo non equivale a determinare l’anomalia dell’offerta, al più costituendo un indice sintomatico da cui l’amministrazione – ma non il giudice amministrativo – debba trarre spunto per procedere ad una verifica accurata dell’equilibrio complessivo dell’offerta (ex plurimis, Cons. Stato, V, 17 luglio 2014, n. 3805).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885: fuori dai casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta sia sicuramente da considerare anomala, poiché pure un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa che per la qualificazione, la pubblicità ed il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria ed aver portato a termine un appalto pubblico (cfr., per tutti e di recente, Cons. St., III, 22 gennaio 2016, n. 211; id., V, 25 gennaio 2016, n. 242; id., 13 febbraio 2017, n. 607; id., 17 gennaio 2018, n. 269)”.