How Can We Help?
Stabilisce l’art. 6, primo comma, di tale legge che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, <<…le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione>>.
Stabilisce poi il secondo comma dello stesso articolo che la gestione dei crematori spetta ai comuni.
Da queste norme si ricava agevolmente che alle regioni è assegnato il potere di pianificazione e, quindi, di stabilire quanti impianti possono essere realizzati all’interno del territorio regionale e l’ubicazione degli stessi. I comuni sono invece incaricati di costruire e gestire gli impianti in conformità a quanto previsto dagli atti di programmazione regionale.
Ritiene il Collegio che il conferimento alle regioni del potere di programmazione abbia insito in sé anche il potere di controllo a che l’attività di costruzione e gestione degli impianti sia effettuata in aderenza ad essa: non avrebbe infatti senso prevedere la programmazione senza il controllo, posto che le esigenze sottese alla prima (garantire la creazione di una rete ordinata di impianti effettivamente funzionale al soddisfacimento delle richieste espresse dalla popolazione regionale) verrebbero inevitabilmente disattese qualora si ammettesse che i comuni possano poi liberamente determinarsi (Tar Lombardia-Milano, Sez. IV, 18 novembre 2025, n.3736 )..