Accertamento di conformità in sanatoria (silenzio): il silenzio serbato dall’Amministrazione oltre il termine di 60 giorni ha valore di diniego tacito?

Agosto 9, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Tar Campania-Napoli, Sez. VIII, 7 agosto 2020, n. 3540: Ai sensi dell’art 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio – significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicchè il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito, contro il quale l’interessato ha l’onere di agire tempestivamente in giudizio (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 gennaio 2019, n. 26, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 14 febbraio 2019, n.256, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417). Il silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ha un valore legale tipico di rigetto, vale a dire costituisce un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 2 aprile 2014, n. 1908) che l’interessato ha l’onere di impugnare per dimostrare, in senso contrario, la compatibilità dell’opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria, sotto il cui imperio essa ricade (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 21 aprile 2016, n. 2082 e Sez. III, 2 aprile 2015, n. 1986).